Geo1

Mappa concettuale

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Girardello

IL PARLAMENTO ITALIANO
LA STORIA DEL PARLAMENTO ITALIANO
A partire dal 1848, anno in cui Carlo Alberto istituì lo Statuto Albertino nel Regno di Sardegna e di Piemonte, il re non fu più la sola entità a detenere il potere, venne costituito, infatti, un sistema in cui istituzioni rappresentative della volontà popolare condizionavano le decisioni del sovrano. Lo Statuto, in quanto elargito dal Sovrano al popolo, viene enumerato fra quelle forme di governo definite "octroyées", per differenziarle da quelle emanate da una Assemblea Costituente. Prima dello Statuto Albertino, il re era l’elemento cardine di tutto lo Stato poiché nelle sue mani era concentrato il potere legislativo, esecutivo e giuridico. La sua persona era definita “sacra e inviolabile” ed era esentato da qualsiasi responsabilità penale e civile. Con l'introduzione dello Statuto Albertino il potere veniva esercitato dal re e da due Camere, il Senato e la Camera dei deputati. I membri del Senato erano persone che appartenevano ad un alto rango sociale e rimanevano in carica a vita, mentre i componenti della Camera dei deputati venivano eletti dal popolo. Col passare del tempo, la Camera dei deputati assunse una funzione sempre più importante anche per la sporadica ingerenza del Sovrano nelle nomine dei presidenti del Consiglio e dei ministri. Si venne quindi a creare un tipico sistema parlamentare, che si estese anche al nuovo Regno d'Italia e che durò fino all'avvento del fascismo. Durante l'età fascista, i cittadini furono privati del diritto del voto segreto poiché dovevano scegliere su quale scheda porre il proprio voto in base all'appartenenza o meno al regime e venne modificato sostanzialmente l'ordinamento dello Stato; infatti la Camera dei deputati perse la sua connotazione iniziale, trasformandosi nella Camera dei fasci e delle corporazioni, formata dai consiglieri nazionali, che venivano nominati in base alla loro funzione all'interno del partito fascista. Date come il 25 luglio 1943, in cui un colpo di stato rovesciò il regime fascista in Italia, e l'8 settembre del 1943, in cui entrò in vigore l’armistizio con gli Alleati, sono state fondamentali alla nascita della nostra attuale Costituzione, la cui opera di scrittura iniziò il 27 dicembre 1947 e finì l’1 gennaio 1948, anno in cui è ufficialmente entrata in vigore.

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO ITALIANO
Nella Costituzione italiana il Parlamento svolge il potere legislativo ed è un organo "complesso", cioè composto dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Il Parlamento si occupa, inoltre, dell’elezione sia del Presidente della Repubblica sia di un terzo dei componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura e sia di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale, può incriminare il Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione o alto tradimento e riceve il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica. Il Parlamento svolge, per di più, una funzione di controllo sul Governo tramite inchieste parlamentari, interrogazioni e mozioni. Nessun cittadino può sindacare il voto o le idee espresse da un parlamentare, tanto meno il partito di cui fa parte può obbligarlo a fare determinate scelte. Nel caso in cui il parlamentare non svolgesse appieno il suo compito, nella maggior parte dei casi, non sarà rieletto nelle successive elezioni. Ai parlamentari eletti, che rappresentano la nazione e non il singolo cittadino, non può essere revocato il potere poiché lo esercitano "senza vincolo". I parlamentari non possono essere arrestati o intercettati, tranne nel caso in cui la Camera a cui appartengono lo autorizzi. Questo permesso non deve essere richiesto nel caso in cui il parlamentare venga colto sul fatto o in caso di sentenze irrevocabili.

GLI ORGANI CHE COMPONGONO IL PARLAMENTO ITALIANO
Entrambe le Camere, che costituiscono il Parlamento, sono a suffragio universale, hanno le medesime funzioni legislative e gli stessi poteri di controllo sul Governo, rappresentano in modi differenti l'Italia e la durata della carica dei membri che le compongono è di cinque anni. Il Senato (315 membri), che rappresenta la suddivisione territoriale italiana, è eletto a base regionale dai cittadini di età superiore ai 25 anni e i senatori vengono eletti sia dal popolo sia dal Presidente della Repubblica per particolari meriti nella scienza, nell'arte e nella letteratura, mentre la Camera dei deputati (630 membri) viene eletta dai cittadini di età maggiore ai 18 anni ed è interamente elettiva. Entrambe le Camera si autoregolano e quindi l'organizzazione di un'assemblea può differire da quella dell'altra. Le Camere hanno, inoltre, un Presidente il cui compito è di sovraintendere a tutto ciò che avviene nelle Camere e assicurarsi che venga svolto in modo corretto e imparziale. I Presidenti delle Camere danno la parola ai parlamentari, annunciano i risultati delle votazioni e sono affiancati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari e da segretari e questori.

Per la sezione inerente alla storia del Parlamento vorrei utilizzare questa immagine:
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Per la sezione inerente alle funzioni del Parlamento vorrei utilizzare questa immagine:
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Per la sezione inerente agli organi che compongono il Parlamento vorrei utilizzare le seguenti immagini:
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Barosi

Il Presidente della Repubblica

Nel 1946 l’Italia divenne una Repubblica grazie ad un referendum che modificò l’organismo istituzionale, infatti, il principale organo divenne il Parlamento, costituito da un senato e da una Camera dei deputati. Al Parlamento spettava il potere legislativo ed esso è composto dal Presidente del Consiglio e il Capo dello Stato. Altra istituzione fondamentale è la magistratura, cui aspetta il potere giudiziario. Diversi altri organi della Repubblica completano il quadro elle istituzioni.
Per cui il Presidente della Repubblica ha specifiche attività:
1) In relazione al potere legislativo e alle relative funzioni. Il Presidente della Repubblica:
• Indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione e può convocare ciascuna Camera in via straordinaria;
• Può inviare messaggi alle Camere;
• Autorizza con un suo decreto la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa;
• Può chiedere con un messaggio motivato alle Camere una nuova deliberazione;
• Può nominare cinque senatori a vita;
• Può sciogliere le Camere o una sola di esse;
• Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti;
• Indice il referendum abrogativo e quello costituzionale.
2) In relazione al potere esecutivo e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica:
• Nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e gli altri ministri;
• Nomina i funzionari dello Stato di grado più elevato;
• Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici;
• Ratifica i trattati internazionali;
• Ha il comando delle Forze armate e presiede il Consiglio supremo di difesa;
• Dichiara lo stato dei guerra deliberato dalle Camere;
• Conferisce le onorificenze della Repubblica ;
• Ha una serie di competenze connesse alle funzioni amministrative esercitate dal potere esecutivo.
3) In relazione al potere giudiziario e alla relativa funzione, il Presidente della Repubblica:
• Presiede il Consiglio superiore alla magistratura;
• Concede grazia e commuta pene.

Infine spetta al Capo dello Stato la nomina di cinque giudici della Corte costituzionale.
Un’ attribuzione importante del Presidente del Consiglio è il potere di non promulgare una legge votata dal Parlamento.
E’ incisiva anche la caratteristica che consiste nel potere di sciogliere anticipatamente il Parlamento, quando ritenga che esso non sia più in grado di esprimere una maggioranza di Governo.
E’ evidente che il Presidente della Repubblica non è chiamato a governare il sistema politico, ma piuttosto a controllarlo ed a tutelarne gli equilibri costituzionali.


Malki

Il procedimento di nomina dei ministri
Il procedimento di nomina
Dopo una serie di consultazioni tra tutte le maggiori rappresentanze politiche il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio. Se queste consultazioni hann o esito positivo, il Presidente incaricato scioglie la riserva, accette di formare il nuovo governo e propone i nominativi per la li nomina dei ministri. Un sistema elettorale tende a distribuire i seggi tra un numero elevato di partiti e di conseguenza richiede la creazione di una coalizione allargata per formare una maggioranza che sostenga il Governo. In un sistema elettorale maggioritario, invece, le consultazioni dovrebbero essere ridotte al minimo indispensabile dalle urne esce una coalizione che è in possesso di un programma di impegno e ha già una persona da destinate alla Presidenza del Consiglio. Il bipolarismo tipico del sistema maggioritario deve ancora giungere in mutazione e hanno indotto alcune forze politiche a ritenere necessario ad eleggere direttamente il Presidente del Consiglio o modificare il sistema elettorale. La scelta dei ministri da parte del Presidente del Consiglio è condizionata dalle indicazioni dei diversi partiti politici. Ultimamente all' interno delle campagne governative risiedono anche i ministri tecnici.
La fiducia e la sfiducia al governo
Dieci giorni dopo alla formazione del nuovo Governo il Presidente del Consiglio si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Infatti, se si è sottoposti a una mozione di sfiducia Il Presidente del Consiglio deve dimettersi o essere dimesso. Lo stesso Governo può porre una questione di fiducia subordinato in tal modo la propria permanenza alla sua approvazione. In questo caso il governo prosegue la sua attività. Secondo alcuni osservatori il ricorso alla fiducia sia necessario per garantire una stabilità al esecutivo .Secondo altri è addirittura incostituzionale.
La crisi di governo
La crisi di Governo iniziano quando il Governo non ha più fiducia Se le camere giungono a un formale voto di sfiducia il Governo è obbligato a dimettersi (l' unico esempio storico è quello del' ottobre 1998) Allo stesso modo accadde una sola volta la cosiddetta sfiducia individuale che colpisce un singolo ministro costretto alle dimissioni. Ma non sono le dimissioni di uno o più ministri a causare le crisi di Governo perché infatti possono essere sostituiti con una procedura chiamata rimpasto. Il sistema maggioritario crea le condizioni per un bipolarismo che dovrebbe garantire di più rispetto al sistema proporzionale la governabilità. Ma c'è un problema: che cosa deve fare il Presidente della Repubblica se la coalizione che sostiene il governo si rompesse? La logica del sistema maggioritario suggerisce di sciogliere il parlamento e indire nuove elezioni. La Costituzione suggerirebbe il fatto di verificare se esistono le condizioni per fare una nuova maggioranza.


Leali

IL GOVERNO
Il governo è l’organo che esercita il potere esecutivo. Ha la direzione politica del paese, che svolge secondo l’orientamento della maggioranza parlamentare, interviene nella formazione delle leggi attraverso le proposte dei disegni di legge in parlamento e ha un ruolo di controllo degli organi amministrativi. E’ un organo complesso costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai ministri.
Il Presidente del Consiglio
Il Presidente del Consiglio è colui che coordina e determina l’indirizzo politico del paese. Ha funzione di guida, di mediazione e di proposta. E’ infatti il Presidente del Consiglio che propone al Presidente della Repubblica i ministri da nominare nel governo. Oltre a questi compiti principali, il Presidente del Consiglio ha altri molteplici compiti, che si possono così riassumere:
a)rappresenta il governo;
b)controfirma i decreti del presidente della repubblica per i quali è stata richiesta una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri;
c)controfirma le leggi già firmate dai singoli ministri proponenti;
d)convoca il Consiglio dei Ministri;
e)impartisce direttive ai ministri in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri;
f)promuove e coordina l’azione del governo relativa alla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea ed è responsabile dell’attuazione degli impegni assunti in questa sede.
Prima di assumere il suo incarico, il Presidente del Consiglio presta giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente della Repubblica.
le proposte per un rafforzamento dell'esecutivo
Da molto tempo si discute sulla possibilità di un rafforzamento dell'esecutivo, in particolare delle attribuzioni del Presidente del Consiglio. Le possibili risposte sono molte, che vanno dalla repubblica presidenziale (elezione diretta del Presidente, che dirige l'esecutivo e non può essere sfiduciato dal Parlamento) al semipresidenzialismo alla francese (elezione diretta del presidente, con un esecutivo diretto da un primo ministro controllato dal parlamento), dal cancellierato di tipo tedesco (il Primo Ministro o Cancelliere è nominato dal Parlamento, da cui può essere sfiduciato solo se esistono una maggioranza e un Governo alternativi, con il cosiddetto voto di sfiducia costruttivo) al premierato inglese (in un sistema bipartitico il leader del partito vincente diventa premier e gode di una sicura maggioranza; è superiore ai ministri da lui scelti). Gli orientamenti prevalenti sembrano favorevoli a un premierato con un “primo ministro”, scelto direttamente da corpo elettorale. L'obiettivo principale di tale proposta è di impedire i cosiddetti “ribaltoni”, che si hanno quando i componenti di una coalizione si schierano con la coalizione opposta, formando ordinamenti politici diversi rispetto a quelli iniziali. Questa forma di premierato pone però due problemi:
1)il rapporto con il Presidente della Repubblica, che rischia di perdere il suo ruolo di garante.
2)il rapporto con il Parlamento, che rischia di rimanere succube dell' iniziativa del primo ministro.
I Ministri
I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. I requisiti per poter diventare ministro sono: l'essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici e aver compiuto la maggiore età. Ogni ministro è preposto a un ministero (mezzi e uomini che si occupano della pubblica amministrazione). Per questo ogni ministro, oltre a svolgere una funzione politica, svolge anche un compito amministrativo. Esistono inoltre i “ministri senza portafoglio”, senza bilancio autonomo, non collegati ad alcun ministero, che intervengono sui problemi di riconosciuta rilevanza (politiche giovanili…). Per rendere più efficiente la pubblica amministrazione si è attuata una revisione delle strutture e delle competenze ministeriali. Questo ha comportato una riduzione del numero dei ministri, la scomparsa di alcuni dicasteri storici e la creazione di nuovi dicasteri. La nuova legge, che fissa un massimo di 12 ministri con portafoglio, tuttavia non è stata rispettata nei Governi. Il legislatore ha quindi attuato delle misure di contenimento della spesa, con le quali ha stabilito che il numero massimo dei componenti del governo è 60. Nel 2009, però, con il governo Berlusconi, il numero è stato elevato a 65.
Il Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri è un organo collegiale, composto da tutti i ministri con e senza portafoglio e dal Presidente del Consiglio che lo presiede. La sua funzione è quella di fissare l' indirizzo politico-amministrativo dell'attività del Governo. Questo ruolo non sembra intaccato dalla presenza dei comitati interministeriali, che permettono di approfondire problemi comuni a più ministeri in modo coordinato e preciso.

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